IL MIO 110% RISPONDE
Nessuna preclusione per chi ha già fruito del Sismabonus
RILEVANO I LIMITI DI SPESA GIÀ OGGETTO DI AGEVOLAZIONI PASSATE?
Quesito
Nel 2019 ho realizzato su un immobile interventi di ristrutturazione edilizia (c.d. «Sismabonus») e, di conseguenza, fruito della relativa detrazione fino ad Euro 96.000,00, ex art. 16-bis del Tuir. Posso ora fruire del Superbonus 110% effettuando interventi di efficientamento energetico quali (i) la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, (ii) l’installazione di un impianto fotovoltaico e (iii) l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici?
Inoltre, gli importi per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico devono essere ricompresi nel tetto di spesa relativo agli interventi effettuati nel 2019?
Risposta
Il Superbonus spetta con riferimento alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico degli edifici (c.d. «lavori trainanti»), nonché per ulteriori interventi (c.d. «interventi trainati») realizzati congiuntamente ai primi. Rientrano nel novero degli interventi trainanti: (i) isolamento termico dell’involucro degli edifici con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o unità immobiliare indipendente in edifici plurifamiliari; (ii) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti in edifici plurifamiliari; (iii) interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (c.d. «Sismabonus»). Ricadono, invece, nel solco degli interventi trainati: (i) interventi di efficientamento energetico (cd. «Ecobonus»); (ii) installazione di impianti solari fotovoltaici; (iii) infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Posto quanto sopra, con riferimento al quesito prospettato si ritiene che:
– gli interventi in previsione sono nuovi interventi e non una mera prosecuzione dei precedenti;
– gli interventi da realizzarsi, qualora riconducibili agli interventi come sopra individuati, in presenza degli ulteriori requisiti ed adempimenti ex lege richiesti, saranno assoggettabili alla disciplina di cui all’art. 119, dl Rilancio;
– è possibile fruire della maxi detrazione del 110% delle spese fino a concorrenza dei limiti specificamente individuati nell’ambito del su richiamato art. 119 del dl Rilancio per ciascuno degli interventi da realizzarsi;
– non rilevano in alcun modo i limiti di spesa sostenuti in relazione agli interventi antecedenti.
PERTINENZE COME UNITÀ IMMOBILIARE AUTONOMA
Quesito
Con riferimento ad una villetta composta, in origine, da 2 unità immobiliari (un’abitazione di categoria A/07 ed un box di categoria C/06), nell’ipotesi di effettuazione di interventi antisismici mediante demolizione e ricostruzione, che comportino la realizzazione, a fine lavori, di 2 abitazioni funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi, si chiede se il limite di Euro 96.000,00 spetti per ciascuna unità immobiliare, per complessivi Euro 192.000,00.
Risposta
Con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, la Circolare 30/E/2020 ha precisato che nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, ai fini dell’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari come in origine censite in Catasto, ovvero in un momento antecedente rispetto degli interventi edilizi.
Ciò implica, in sostanza, che, con riferimento ai casi prospettati, occorre valorizzare la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni.
Il medesimo criterio va applicato anche ai fini del Superbonus. Pertanto, nel caso in cui si realizza un intervento di demolizione e di ricostruzione agevolabile sia ai fini dell’ecobonus che del sismabonus, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori.
Ciò posto, come inoltre evidenziato nella circolare ministeriale 24/E/2020, deve ritenersi che un intervento trainante possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Nella fattispecie prospettata, dunque, il limite di spesa ex lege previsto con riferimento agli interventi qualificati, pari ad Euro 96.000,00, spetterà per ciascuna unità immobiliare considerata, per complessivi Euro 192.000,00.

